Circolare Salute 3.8.2007 precisazioni per cittadini neocomunitari
Con la Circolare del 3 agosto 2007 il Ministero della Salute ha fornito precisazioni in merito all’assistenza sanitaria per i cittadini dell’Unione.
In seguito all’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 30 del 3 febbraio 2007 era infatti necessario adeguare le procedure per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale alle nuove disposizioni legislative sul soggiorno in Italia dei cittadini europei.
La Circolare precisa che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non viene effettuata l’iscrizione al Servizio sanitario, se non per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro.
Mentre si riporta che “il cittadino comunitario che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al SSN nei seguenti casi:
1. è un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
2. è familiare, anche non cittadino dell’unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
3. è familiare di cittadino italiano;
4. è in possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia.
5. è un disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale.
6. è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33).”
In questi casi, a fronte della dimostrazione del possesso dei requisiti, l’Azienda sanitaria provvede all’iscrizione gratuita al Servizio sanitario.
La Circolare del 3 agosto 2007 esplicita inoltre i soggetti che possono essere considerati familiari: il coniuge, i discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico e i discendenti del coniuge, nonché gli ascendenti diretti a carico e gli ascendenti del coniuge.
Benché il Dlgs. 30/2007 consideri familiare anche il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un’unione registrata, la Circolare ribadisce tuttavia che, ai sensi della vigente legislazione italiana in materia – che non prevede alcuna equiparazione tra unioni registrate e matrimoni – la persona convivente non può, attualmente, essere considerata familiare.
La durata dell’iscrizione al Servizio sanitario è legata a quella del rapporto di lavoro: per contratti a tempo indeterminato la tessera sanitaria verrà rilasciata senza scadenza, mentre nel caso in cui il rapporto di lavoro sia a tempo determinato l’iscrizione coinciderà con quella del rapporto di lavoro e comunque non potrà essere superiore ad un anno, rinnovabile.
Il ministero della Salute ha inoltre ribadito che ai fini dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale non è obbligatorio dimostrare di aver richiesto l’iscrizione anagrafica presso il Comune; spetta infatti agli addetti dell’Azienda sanitaria verificare che il cittadino comunitario sia in possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere l’assistenza sanitaria.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria da erogare alle donne in maternità, la circolare dispone che le prestazioni possono essere erogate a condizione che venga esibita la Tessera europea di assistenza medica (Team), che deve essere richiesta all’Azienda sanitaria del Paese di origine.
Nel caso in cui il parto venga programmato, invece, è necessario essere in possesso del modello E112. Nel caso in cui la cittadina comunitaria non abbia tali documenti, la stessa dovrà provvedere a pagare direttamente le prestazioni.
Per quanto riguarda invece l’interruzione volontaria di gravidanza, stando alla circolare, questa prestazione deve considerarsi a totale carico dell’assistita, a meno che l’interruzione di gravidanza sia ritenuta una prestazione medicalmente necessaria (in questo caso, previa esibizione di un idoneo attestato di diritto rilasciato dall’Azienda sanitaria del Paese di origine, la prestazione è gratuita, salvo l’eventuale pagamento del ticket).
Per quanto concerne la categoria protetta di “donne soggette alla tratta”, ricordiamo che le cittadine comunitarie sono ammesse ai programma di assistenza e integrazione sociali previsti dall’art 18 del TUI e possono iscriversi al SSN mediante una dichiarazione rilasciata dalle Questure o dall’Ente che gestisce il programma di assistenza.
La nota chiarisce che per iscriversi al SSN non è indispensabile essere già iscritti all’ anagrafe.
La Circolare infine riporta una agevole tabella recante la documentazione necessaria per l’iscrizione obbligatoria al SSN da presentare alla propria ASL.