Precisazioni concernenti l’assistenza sanitaria dei cittadini comunitari dimoranti in Italia – Nota 19.2.2008
Cittadini UE dimoranti in Italia
Precisazioni concernenti l’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia
Il Ministero della Salute ha fornito precisazioni concernenti l’assistenza sanitaria ai cittadini dell’Unione Europea dimoranti in Italia (nota di data 19 febbraio 2008 prot. n. DG RUERI/II/3152/P/I.3.b/1).
In virtù del principio di parità di trattamento tra l’assistito di uno Stato che si trova in un altro Stato membro con gli assistiti di quest’ultimo, il Ministero ha sottolineato il principio per il quale i cittadini UE, che si trovano in Italia, hanno diritto agli stessi livelli di assistenza, di cui usufruiscono gli iscritti al SSN, in base ai principi e con le modalità sopra descritte.
La circolare ribadisce, poi, che godono dell’assistenza sanitaria, con iscrizione al SSN, anche alcune fasce di popolazione particolarmente vulnerabili, come le persone vittime della tratta o le vittime di schiavitù (ai sensi della Legge 17/2007 (art. 6, co 4), del D. Lgs. 286/1998 (art. 18) e della Legge 228/2003 (art.13).
Queste persone, ammesse ai programmi di assistenza ed integrazione sociale, previsti dall’art. 18 del D.Lgs 286/98, possono iscriversi al SSN, presentando un’attestazione rilasciata dal Questore o, nelle more, una dichiarazione dell’ente o associazione che gestisce il programma di assistenza ed integrazione sociale, per il periodo corrispondente alla durata del programma.
L’iscrizione si interrompe se il cittadino abbandona il programma di assistenza ed integrazione. Al termine del programma di assistenza e di integrazione il cittadino potrà mantenere l’iscrizione al SSN, qualora abbia i requisiti corrispondenti ad uno dei casi previsti per l’iscrizione obbligatoria o facoltativa.
Rimangono al di fuori di questo quadro quei cittadini comunitari privi di copertura sanitaria e presenti sul territorio nazionale. Si fa, pertanto, riferimento al principio sancito dalla Costituzione Italiana, all’art. 32, che sancisce la tutela della salute e garantisce cure gratuite agli indigenti e dal quale discende il carattere solidaristico ed universale del SSR.
La circolare, dunque, ribadisce che tali cittadini comunitarihanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti. Tra queste sono incluse:
- la tutela della salute dei minori;
- la tutela della maternità, dell’interruzione volontaria della gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSR.
Infine, si stabilisce che devono essere attivate, nei confronti di queste persone, le campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive.
Di tutte queste prestazioni dovrà essere tenuta una contabilità separata per la successiva azione di recupero nei confronti degli Stati competenti.